Art. 8.
(Norme generali sul finanziamento del servizio idrico integrato).

      1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica nonché attraverso la tariffa di cui all'articolo 9.
      2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all'articolo 9, comma 3. Ad essi sono altresì destinate risorse ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12.